Consigli sull’assicurazione infortuni obbligatoria
Assicurazioni contro gli infortuni: obbligatorie o facoltative?
Infortunio professionale (IP) o infortunio non professionale (INP)?
Chi è assicurato obbligatoriamente LAINF?
Tutte le persone esercitanti un’attività professionale dipendente in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente contro gli infortuni. In linea di principio vale quanto segue:
- Lavorate per almeno otto ore alla settimana per lo stesso datore di lavoro?
In tal caso beneficiate di una copertura assicurativa completa per gli infortuni professionali (IP) e gli infortuni non professionali (INP).
- Lavorate per meno di otto ore oppure il vostro impiego a tempo parziale non raggiunge le otto ore settimanali con nessuno dei vostri datori di lavoro?
In questo caso non siete assicurati contro gli infortuni non professionali (INP). Gli infortuni nel tempo libero sono coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Sono invece assicurati (in deroga) gli infortuni sul tragitto di lavoro, poiché in linea di principio sono considerati infortuni non professionali (INP).
- Siete disoccupati?
In questo caso siete assicurati ai sensi della LAINF presso la SUVA, a condizione che soddisfiate i requisiti per usufruire dell’indennità di disoccupazione. I premi dell’assicurazione infortuni sono interamente a vostro carico e vengono detratti direttamente dalla diaria di disoccupazione.
Buono a sapersi: L’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni non si applica ai lavoratori indipendenti, che possono aderire volontariamente all’assicurazione infortuni ai sensi della LAINF o coprire parti del rischio infortuni tramite un’assicurazione infortuni privata. Lo stesso vale per i familiari collaboranti nell’impresa e non assicurati d’obbligo. La Zurich Assicurazione infortuni per indipendenti protegge voi stessi e i vostri cari dalle conseguenze finanziarie di un infortunio. Chi rinuncia a un’assicurazione facoltativa è assicurato obbligatoriamente presso la cassa malati per le spese di cura conseguenti a un infortunio. Tuttavia, la copertura infortuni prevista dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non include nello specifico alcuna prestazione in caso di perdita di guadagno e di salario.
Chi paga il contributo LAINF?
Quali prestazioni comprende la LAINF?
Le prestazioni coperte dall’assicurazione infortuni e il relativo importo sono definiti dalla legge. Sono assicurati:
- Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese
In base a quanto stabilito dalla legge, sono assicurate cure mediche appropriate ed economiche, compresi tutti i trattamenti che risultino necessari alla guarigione. Sono coperti le spese per le cure mediche (ad es. visite mediche o dentistiche, medicinali, ricovero in sala comune ospedaliera), le cure domiciliari, i mezzi ausiliari, il trasporto di soccorso e i soggiorni di cura prescritti dal medico. Le spese per le prestazioni sanitarie sul territorio svizzero sono assicurate illimitatamente, mentre all’estero è assicurato un importo massimo pari al doppio delle spese che risulterebbero se lo stesso trattamento fosse eseguito in Svizzera. - Diaria
Dal punto di vista del diritto del lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di continuare a pagare il salario per un periodo determinato ai collaboratori inabili al lavoro a seguito di infortunio. Tuttavia, tale obbligo di pagamento continuato del salario decade se il collaboratore è assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche dell’impedimento al lavoro non imputabile a colpa e le prestazioni dell’assicurazione ammontano almeno all’80 % del salario. Se le prestazioni sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare la differenza (art. 324b CO). L’importo della diaria LAINF è determinato dal grado di incapacità al lavoro. In caso d’incapacità totale al lavoro, la diaria corrisponde all’80 % del guadagno assicurato a partire dal terzo giorno dopo l’infortunio. - Rendita d’invalidità
Anche per il calcolo della rendita d’invalidità LAINF è determinante il grado d’invalidità. In caso d’invalidità totale la rendita corrisponde all’80 % del guadagno assicurato. Se l’assicurato ha diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità (AI) o dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), gli verrà accordata una cosiddetta rendita complementare dell’assicurazione infortuni. Questa andrà a integrare la rendita AI o AVS fino al 90 % del suo guadagno assicurato. - Rendita per superstiti
Se l’assicurato muore a seguito di un infortunio, i familiari percepiscono una rendita per superstiti. - Indennità per menomazione dell’integrità
Se un infortunio è causa di limitazione fisica, mentale o psichica permanente, viene corrisposta un’indennità per menomazione dell’integrità una tantum sotto forma di prestazione in capitale. - Assegno per grandi invalidi
L’assegno per grandi invalidi viene versato a chiunque, a causa di invalidità, sia costretto a ricorrere in modo permanente all’aiuto di terzi per ricevere supporto nella vita quotidiana.
Per il calcolo della diaria o della rendita è determinante il guadagno assicurato della persona interessata dall’infortunio. Per legge è assicurato un massimo di CHF 148’200 all’anno o CHF 406 al giorno. Se il salario annuo è superiore, la differenza può essere coperta in via opzionale da un’assicurazione complementare contro gli infortuni di diritto privato (LAINF-C).
Buono a sapersi: In qualità di datore di lavoro, nei primi due giorni successivi a un infortunio siete tenuti a versare ai vostri collaboratori almeno l’80 % del salario. A partire dal terzo giorno, le spese sono coperte dall’assicurazione infortuni. In caso di incapacità al lavoro protratta nel tempo, le prestazioni vengono coordinate con la previdenza statale (AVS/AI).
È possibile che le prestazioni LAINF vengano ridotte o rifiutate?
Per quanto tempo siete assicurati LAINF?
Siete assicurati per l’intera durata del vostro impiego: la copertura assicurativa decorre dal giorno in cui ha inizio il vostro rapporto di lavoro o avete diritto per la prima volta a percepire il salario. Se non è stato fissato un giorno specifico per la ripresa del lavoro, la copertura decorre dal momento in cui vi recate al lavoro per la prima volta. A condizione che il contratto di lavoro non disponga diversamente, la copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni non professionali (INP) termina 31 giorni dopo la vostra uscita dall’azienda assicurata.
Nel caso dell’assicurazione facoltativa infortuni, la durata varia in base agli accordi contrattuali.
Buono a sapersi: Avete intenzione di cessare temporaneamente la vostra attività lucrativa o di ridurla a meno di otto ore alla settimana? Nessun problema. Potete prolungare fino a sei mesi la copertura assicurativa esistente per gli infortuni non professionali (INP) ai sensi della LAINF. Questa soluzione, detta «assicurazione mediante accordo», può essere stipulata con la compagnia assicurativa presso la quale eravate precedentemente coperti da un’assicurazione INP obbligatoria stipulata dal vostro datore di lavoro. Il premio è di CHF 40 al mese.
All’estero siete assicurati contro gli infortuni?
Key Take-aways
- Le persone esercitanti un’attività dipendente in Svizzera (collaboratori) sono assicurate obbligatoriamente contro gli infortuni ai sensi della LAINF.
- Il premio per l’assicurazione infortuni professionali (IP) è a carico del datore di lavoro, mentre il premio per l’assicurazione infortuni non professionali (INP) sarebbe a carico vostro. Sebbene siano autorizzati a trasferirlo interamente a voi, la maggior parte dei datori di lavoro si fa carico volontariamente di una parte delle spese.
- L’estensione della copertura assicurativa dipende dal vostro grado di occupazione e dal vostro guadagno assicurato.
- Per i lavoratori indipendenti non sussiste alcun obbligo assicurativo LAINF. Possono aderire volontariamente alla LAINF oppure coprire il rischio infortuni tramite un’assicurazione infortuni privata.