Alternative a un’auto propria

L’auto dei genitori in prestito per un viaggio breve oppure al lavoro con l’e-bike: sempre più persone rinunciano ad avere un’auto propria. Se si vuole circolare senza preoccupazioni pur utilizzando soluzioni di mobilità alternative, occorre innanzitutto avere chiara la situazione assicurativa.

Buono a sapersi

Diritto di credito diretto in caso di sinistri causati da automobili

In Svizzera si applica un diritto di credito diretto in caso di sinistri causati da automobili. Ciò significa che la persona che ha subito il sinistro può far valere i propri crediti direttamente nei confronti dell’assicurazione della detentrice o del detentore del veicolo a motore.

Assicurazione per guida occasionale

Se occasionalmente utilizzate veicoli di terzi, vi suggeriamo di stipulare con la vostra assicurazione responsabilità civile di privati un’assicurazione conducenti di veicoli di terzi. «Guida occasionale» significa in questo caso meno di 26 giorni l’anno.

E-bike veloci e lente

Per le e-bike con pedalata assistita fino a una velocità di 45 chilometri orari serve una targa gialla e un’assicurazione responsabilità civile. Le e-bike con pedalata assistita fino a una velocità di 25 chilometri orari sono considerate alla stregua di biciclette normali.

Domande frequenti sulla mobilità alternativa

Occasionalmente guidate un veicolo in prestito e non sapete chi risponde in caso di sinistro? Avete un’e-bike e vi chiedete se la dovete assicurare? Nelle nostre FAQ trovate le risposte a queste e altre domande.

Chi paga se causo un sinistro con un veicolo in prestito?

Se prendete in prestito l’auto da amici, dai vostri genitori o tramite una piattaforma di car-sharing: in caso di danni materiali e lesioni corporali subiti da terzi a seguito di incidente, risponde l’assicurazione responsabilità civile veicoli a motore della detentrice/del detentore del veicolo a motore.

Ciò significa che se ad esempio prendete in prestito l’auto della vostra ragazza e causate un incidente che danneggia anche un altro veicolo, è la vostra ragazza a rispondere del sinistro. L’assicurazione responsabilità civile veicoli a motore obbligatoria della vostra ragazza si accolla il danno materiale subito dall’altro veicolo.

Diversamente accade per il sinistro subito dal veicolo preso in prestito, che è coperto dall’assicurazione casco totale della vostra ragazza, sempre che sia stata stipulata. In caso contrario, la vostra ragazza chiamerà voi a rispondere del sinistro, che voi vi dovrete accollare per intero.

Se avete un’assicurazione conducenti di veicoli di terzi, questa si accollerà la franchigia della vostra ragazza ed eventuali perdite di bonus nell’ambito dell’assicurazione casco totale del veicolo. Se il veicolo preso in prestito è coperto solo da un’assicurazione casco parziale, l’assicurazione complementare si accolla tutte le spese di riparazione. 

Potete includere un’assicurazione conducenti di veicoli di terzi a titolo complementare nella vostra assicurazione responsabilità civile di privati. Allo scopo selezionate l’opzione complementare «Guida di veicoli a motore di terzi». Nei seguenti casi, però, l’assicurazione conducenti di veicoli di terzi non si applica:

  • se utilizzate l’auto per più di 25 giorni l’anno
  • se prendete in prestito veicoli di persone della stessa economia domestica
  • in caso di veicoli a noleggio
  • in caso di veicoli di imprese di car sharing

Cos’è un’assicurazione conducenti di veicoli di terzi e quando conviene?

Potete includere un’assicurazione conducenti di veicoli di terzi a titolo complementare nella vostra assicurazione responsabilità civile di privati. Allo scopo selezionate l’opzione complementare «Guida di veicoli a motore di terzi». È pensata per persone che guidano veicoli solo occasionalmente.

In caso di sinistro l’assicurazione conducenti di veicoli di terzi si accolla gran parte delle spese. La protezione è diversa a seconda che per il veicolo preso in prestito sia stata stipulata un’assicurazione casco totale o parziale.

Auto con assicurazione casco totale

L’assicurazione conducenti di veicoli di terzi si accolla le seguenti spese:

  • franchigia della detentrice/del detentore del veicolo a motore
  • perdite di bonus nell’ambito dell’assicurazione casco totale della detentrice/del detentore del veicolo a motore

Auto con assicurazione casco parziale

L’assicurazione conducenti di veicoli di terzi si accolla le spese di riparazione dell’auto in prestito.

Nei seguenti casi, però, l’assicurazione conducenti di veicoli di terzi non si applica:

  • se utilizzate l’auto per più di 25 giorni l’anno
  • se prendete in prestito veicoli di persone della stessa economia domestica
  • in caso di veicoli a noleggio
  • in caso di veicoli di imprese di car sharing

Leggete di più nel post del nostro blog «Auto in prestito: ecco cosa dovete tenere presente»

Utilizzo il car sharing e auto a noleggio. In questo caso mi serve un’assicurazione complementare?

Se utilizzate auto a noleggio o in car sharing, il prezzo di noleggio solitamente include le prestazioni dell’assicurazione. Rientrano solitamente in tali prestazioni un’assicurazione casco totale e un’assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore.

Tuttavia spesso in caso di auto a noleggio o in car sharing le franchigie sono elevate. Se provocate un incidente con il veicolo noleggiato, dovete rispondere direttamente di una parte del danno. A seconda dell’operatore, può trattarsi anche di diverse migliaia di franchi. Con la nostra Assicurazione per auto a noleggio e in car sharing subentriamo noi in caso di sinistro: per veicoli a noleggio e in car sharing di operatori commerciali ci accolliamo la franchigia, le riparazioni sui veicoli dovute per contratto nonché le spese per il soccorso stradale e di traino.

Buono a sapersi: con l’assicurazione per veicoli a noleggio e in car sharing potete anche risparmiare denaro. Perché spesso è più conveniente delle offerte delle imprese di veicoli a noleggio con cui potete abbassare la franchigia a vostro carico.

Devo stipulare un’assicurazione per la mia e-bike?

Dipende se l’e-bike appartiene alla categoria delle e-bike «veloci» o «lente». 

Se l’e-bike dispone di pedalata assistita fino a una velocità di 25 chilometri orari rientra tra le e-bike «lente». In questo caso l’e-bike è considerata alla stregua di una bicicletta normale e non dovete richiedere un numero di targa. Conviene però, in quanto conducente di bicicletta, stipulare un’assicurazione responsabilità civile di privati, che risponde in caso di lesioni corporali e danni materiali da voi causati a terzi con la bicicletta. Non rientrano invece nella copertura assicurativa i danni subiti dall’e-bike. Per questi esiste in Zurich la soluzione completa «assicurazione bici», una sorta di assicurazione casco totale per la bicicletta.

Se l’e-bike dispone di pedalata assistita fino a una velocità di 45 chilometri l’ora, rientra tra le e-bike «veloci». In questo caso sono obbligatorie la targa gialla e un’assicurazione responsabilità civile. Inoltre è necessario disporre di licenza di condurre di categoria M. Quando usate l’e-bike dovete indossare un caschetto.

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