Se lavorate alle dipendenze di un datore di lavoro in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e prestate mediamente almeno otto ore di lavoro alla settimana, siete obbligatoriamente assicurati anche contro gli infortuni non professionali (AINP). Qualora cessiate definitivamente o temporaneamente la vostra attività lucrativa (ad es. in caso di congedo non retribuito di lunga durata) o riduciate il vostro orario di lavoro a meno di otto ore alla settimana, al termine del cosiddetto periodo di copertura posteriore di 31 giorni decade anche la vostra copertura assicurativa AINP (sul concetto di periodo di copertura posteriore si veda «Quando inizia e quando termina l’assicurazione mediante accordo»). Stipulando un’assicurazione mediante accordo potete prorogare la copertura assicurativa AINP fino a sei mesi complessivi oltre il periodo di copertura posteriore e beneficiare così appieno delle prestazioni dell’assicurazione ai sensi delle disposizioni della legge federale sull’assicurazione infortuni (LAINF) (se il vostro precedente datore di lavoro ha sede in Svizzera) e/o della legge sull’assicurazione infortuni del Principato del Liechtenstein (UVersG) (se il vostro precedente datore di lavoro ha sede nel Principato del Liechtenstein).
Qualora cessiate definitivamente o temporaneamente la vostra attività lucrativa (ad es. in caso di congedo non retribuito di lunga durata) o riduciate il vostro orario di lavoro a meno di otto ore alla settimana, stipulando un’assicurazione mediante accordo potete prorogare la copertura assicurativa per gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF (Svizzera) e/o della UVersG (Principato del Liechtenstein) fino a sei mesi complessivi.
In qualità di lavoratori, eravate obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni non professionali presso il vostro (precedente) datore di lavoro con Zurich? In questo caso potete stipulare con Zurich anche l’assicurazione mediante accordo. La stipulazione avviene online all’indirizzo zurich.ch. Una volta effettuata la stipulazione, riceverete un’e-mail recante una conferma di assicurazione e la fattura. Il premio deve essere versato al più tardi l’ultimo giorno del periodo di copertura posteriore (si veda «Quando inizia e quando termina l’assicurazione mediante accordo»). La stipulazione dell’assicurazione mediante accordo è considerata valida solo se il versamento avviene entro tale termine.
Se desiderate prorogare l’assicurazione mediante accordo, dovete effettuare una nuova stipulazione online e pagare il premio prima della scadenza dell’assicurazione mediante accordo in essere. La durata complessiva dell’assicurazione mediante accordo non deve superare i sei mesi.
Un’assicurazione mediante accordo stipulata in maniera tempestiva inizia subito dopo la fine della copertura assicurativa AINP obbligatoria presso il datore di lavoro, ossia con il 31° giorno dopo quello in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario (il cosiddetto periodo di copertura posteriore).
L’assicurazione mediante accordo si estingue al termine della durata selezionata, in ogni caso però al massimo dopo sei mesi oppure al momento della ripresa di un’attività lucrativa di almeno otto ore alla settimana in qualità di dipendente presso un datore di lavoro svizzero o del Principato del Liechtenstein. L’eventuale premio corrisposto in eccesso non viene rimborsato. Al momento della ripresa di un’attività lucrativa indipendente e in caso di trasferimento all’estero (in altri Paesi), la copertura assicurativa dell’assicurazione mediante accordo resta in vigore per la durata selezionata.
Fine del diritto al salario: | 20.04. |
Fine del periodo di copertura posteriore, ossia della copertura assicurativa AINP presso il precedente datore di lavoro (31 giorni dopo): | 21.05. |
Inizio dell’assicurazione mediante accordo: | 22.05. |
Durata dell’assicurazione mediante accordo: | 4 Monate |
Fine dell’assicurazione mediante accordo: | 21.09. |
L’assicurazione mediante accordo viene sospesa per l’intero periodo in cui si beneficia di un’assicurazione militare (ad es. durante un corso di ripetizione o di protezione civile). La durata dell’assicurazione mediante accordo viene prorogata di conseguenza. Possiamo annotare l’interruzione sulla conferma di assicurazione, a condizione che ce la comunichiate.
Il premio ammonta a 40 franchi svizzeri per ogni mese di assicurazione intero o iniziato (se il vostro precedente datore di lavoro ha sede in Svizzera) o 45 franchi svizzeri (se il vostro precedente datore di lavoro ha sede nel Principato del Liechtenstein).
Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro o l'assicurazione AINP (se l'orario di lavoro medio settimanale scende al di sotto delle otto ore), siete tenuti a informare la vostra cassa malati della cessazione della copertura assicurativa AINP ai sensi della LAINF, per chiarire a partire da quale data la copertura infortuni debba essere nuovamente inclusa nell’assicurazione malattie.
Se siete disoccupati e soddisfate i requisiti per avere diritto all’indennità di disoccupazione (ID), siete automaticamente assicurati contro gli infortuni tramite la SUVA e il diritto all’assicurazione mediante accordo viene meno.
Dato che nel Principato del Liechtenstein valgono come salario anche le diarie dell’assicurazione contro la disoccupazione, durante il periodo in cui percepite l’indennità di disoccupazione restate assicurati contro gli infortuni non professionali presso il precedente datore di lavoro, a condizione che l’indennità di disoccupazione ammonti almeno al 50 percento del guadagno prima della disoccupazione. Il presupposto è tuttavia che l’ufficio per la disoccupazione riconosca la disoccupazione entro i 31 giorni del periodo di copertura posteriore. Altrimenti, consigliamo la stipulazione di un’assicurazione mediante accordo.
Segnalate il sinistro immediatamente per via elettronica tramite l’indirizzo zurich.ch. Nei casi di decesso, l’obbligo di segnalazione incombe ai superstiti aventi diritto.