Il datore di lavoro è tenuto al pagamento continuato del salario in caso di malattia?
L’obbligo di pagamento continuato del salario del datore di lavoro è sancito dall’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO). La legge prevede che il datore di lavoro debba continuare a pagare alle sue collaboratrici e ai suoi collaboratori il salario completo per un determinato periodo in caso di malattia. È obbligato a farlo per un certo tempo, indipendentemente dall’anno di servizio e se il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di tre mesi. La disposizione vale in misura corrispondente se una lavoratrice è impossibilitata allo svolgimento della sua prestazione lavorativa a causa di gravidanza.
Quanto dura l’obbligo di pagamento continuato del salario in caso di malattia?
La durata dell’obbligo è regolamentata dalla legge concretamente solo per il primo anno di servizio: l’obbligo di pagamento continuato del salario dura tre settimane. Dal secondo anno di servizio vale per «un tempo adeguatamente lungo». Ma cosa significa questo esattamente? Per rendere più comprensibile questa formulazione, nella prassi sono state introdotte diverse scale: la scala di Basilea, la scala di Berna e la scala di Zurigo.
I datori di lavoro possono assicurarsi contro le conseguenze finanziarie?
Sì, possono farlo. L’obbligo di pagamento continuato del salario può essere sostituito da un ordinamento equivalente (art. 324a cpv. 4 CO). I datori di lavoro possono pertanto derogare da questo obbligo e ridurre al minimo il loro rischio finanziario stipulando un’assicurazione diaria per malattia con adeguata copertura assicurativa. Se una soluzione di diaria per malattia non è equivalente ai sensi dell’articolo di legge menzionato, essa non sostituisce l’obbligo di pagamento continuato del salario, ma lo integra. È il caso, ad esempio, dei termini di attesa di 30 o 60 giorni.
L’assicurazione è obbligatoria per il datore di lavoro, se prevista dal contratto collettivo di lavoro (CCL). In tutti gli altri casi la diaria per malattia è volontaria. Poiché, a seconda della situazione e della malattia, l’obbligo di pagamento continuato del salario può diventare una grande sfida finanziaria per un’impresa, come regola generale è opportuno stipulare un’assicurazione.
Quali vantaggi ha un’assicurazione collettiva diaria per malattia?
Questa soluzione può sgravare finanziariamente il datore di lavoro, offre sicurezza e garantisce ai collaboratori un reddito in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia. L’assicurazione paga la diaria di norma per 730 giorni meno il termine di attesa. In questo modo si evitano le lacune di copertura fino all’inizio dell’assicurazione per l’invalidità (AI) o della previdenza professionale (LPP). Un ulteriore frequente vantaggio consiste nel fatto che il datore di lavoro viene supportato dal Case Management della compagnia di assicurazioni. Il Case Management aiuta il datore di lavoro a fare in modo che i collaboratori colpiti da malattia possano reinserirsi rapidamente nel contesto lavorativo.
Chi paga il premio?
L’assicurazione collettiva diaria per malattia viene stipulata tra la compagnia di assicurazioni e il datore di lavoro come contraente a favore dei lavoratori assicurati. Pertanto il premio è a carico del datore di lavoro. Dell’assicurazione beneficiano in egual misura tanto il datore di lavoro quanto i lavoratori. Pertanto nella prassi è frequente che i lavoratori debbano accollarsi parte del premio. La partecipazione al premio non è prevista automaticamente per legge. Se nessun contratto collettivo di lavoro (CCL) applicabile lo prevede, la partecipazione deve essere concordata con la collaboratrice o il collaboratore in sede di contratto di lavoro.
Come viene calcolata la diaria in caso di malattia?
Per il metodo di calcolo utilizzabile vanno considerate la polizza d'assicurazione per la diaria di malattia e le rispettive Condizioni generali di assicurazione. In linea generale funge da base per il calcolo del salario soggetto all’AVS percepito prima dell’insorgenza della malattia. Di norma il datore di lavoro assicura con l’assicurazione diaria per malattia l’80 percento del salario, sebbene possa assicurarne anche il 90 o 100 percento. In caso di incapacità al lavoro pari al 100 percento in seguito a malattia, la collaboratrice o il collaboratore riceve dopo la scadenza del termine di attesa, che può essere di 7, 14, 30, 60 o 90 giorni, il pagamento della sua diaria.
Esempio di calcolo:
- Salario annuo assicurato 100’000 franchi svizzeri
- Importo dell’assicurazione diaria per malattia: 80 percento
- 80 percento di 100’000 franchi svizzeri = 80’000 franchi svizzeri
- 80’000 franchi svizzeri/365 giorni = 219 franchi svizzeri al giorno
Buono a sapersi:
Se il datore di lavoro concorda un termine di attesa superiore a due-tre giorni, durante il quale non viene pagato alcun salario, questo può comportare che la soluzione assicurativa non costituisca più un ordinamento almeno equivalente ai sensi dell’articolo 324a capoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO). L’esonero completo dall’obbligo di pagamento continuato del salario non sarebbe garantito. Conviene quindi avvalersi della consulenza di un esperto.
Le prestazioni dell’assicurazione diaria per malattia sono soggette all’obbligo di contribuzione sociale?
Le prestazioni che vengono pagate dall’assicurazione diaria per malattia non sono soggette all’obbligo delle assicurazioni sociali. Pertanto non è necessario effettuare alcuna deduzione per AVS, AI, IPG e AD. Diversa è la situazione quando il salario viene pagato dal datore di lavoro nel quadro del suo obbligo di pagamento continuato del salario. In tal casi si tratta ancora di reddito soggetto all’obbligo di pagamento dei contributi.
Cosa succede se l’incapacità al lavoro permane anche dopo la fine del rapporto di lavoro?
Il fatto che permanga o meno il diritto alla diaria dipende dalle condizioni contrattuali dei singoli assicuratori. Se viene concessa una prestazione posteriore di questo tipo, la compagnia di assicurazioni eroga le prestazioni, salvo determinate restrizioni, anche se il collaboratore è già uscito dall’azienda assicurata.
Cosa succede in caso di gravidanza e maternità?
In caso di impedimento alla prestazione lavorativa per gravidanza, l’obbligo di pagamento continuato del salario previsto per legge ai sensi dell’articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO) permane.
Di norma, il datore di lavoro ha la possibilità di integrare facoltativamente le prestazioni dell’indennità di maternità secondo la Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) nella sua assicurazione diaria per malattia con una copertura indennità di parto.
Chi paga le spese di cura in caso di malattia?
Le spese di cura e ospedale per malattia vengono per lo più acquisite nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal o delle assicurazioni complementari per malattia facoltative.
Esempi di calcolo del pagamento continuato del salario sulla base della scala di Zurigo e della scala di Berna
La durata dell’obbligo di pagamento continuato del salario dopo il primo anno di servizio non è definita concretamente nella legge. Questa deve durare per un «tempo adeguatamente lungo». Per stimare questo periodo in modo più preciso, nella prassi giuridica si sono affermate diverse scale, che aiutano ad accertare la durata dell’obbligo di pagamento continuato del salario. Si tratta della scala di Zurigo, della scala di Basilea e della scala di Berna.
Esempio: Oskar Müller, residente nel Canton Argovia, lavora da tre anni e mezzo presso una PMI nel Canton Zurigo, quando, a causa di una grave malattia, rimane ricoverato per diverse settimane e successivamente deve sottoporsi a una riabilitazione di qualche settimana. Il suo datore di lavoro non ha stipulato alcuna assicurazione diaria per malattia.
Pagamento continuato del salario secondo la scala di Berna
Anno di servizio | Pagamento continuato del salario |
Nel 1° anno di servizio | 3 settimane |
Nel 2° anno di servizio | 1 mese |
Nel 3° e nel 4° anno di servizio | 2 mesi |
Dal 5° al 9° anno di servizio | 3 mesi |
Dal 10° al 14° anno di servizio | 4 mesi |
Dal 15° al 19° anno di servizio | 5 mesi |
dal 20° anno di servizio | 6 mesi |
Pagamento continuato del salario secondo la scala di Zurigo
Anno di servizio | Pagamento continuato del salario |
Nel 1° anno di servizio | 3 settimane |
Nel 2° anno di servizio | 8 settimane |
Nel 3° anno di servizio | 9 settimane |
Nel 4° anno di servizio | 10 settimane |
per ogni altro anno | Un’ulteriore settimana |
Il signor Müller è al quarto anno di servizio presso il suo datore di lavoro. Per la misurazione viene utilizzata la scala di Zurigo, poiché egli lavora nel Canton Zurigo. Il collaboratore ha quindi diritto al pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro per un periodo di dieci settimane. Se fosse impiegato alle stesse condizioni nel Canton Neuchâtel, dove il calcolo si basa sulla scala bernese, il collaboratore avrebbe diritto al pagamento continuato del salario per due mesi.