L'uomo si trova davanti al bagagliaio aperto della sua auto

Lavorare in Svizzera: che cosa significa per frontaliere e frontalieri?

In futuro lavorerete in Svizzera ma continuerete a risiedere in uno dei nostri Paesi limitrofi? In quanto frontaliera o frontaliero avete diritti e doveri specifici. Scoprite dove pagherete le imposte e dove sarete coperti dalle assicurazioni sociali, e inoltre com’è regolamentato l’home office.
Come frontaliera o frontaliero con permesso per frontalieri (permesso G), potete risiedere in uno Stato dell’UE/AELS e lavorare in Svizzera. Di norma rientrate presso il vostro domicilio principale giornalmente o almeno una volta alla settimana. Tuttavia, avete a disposizione anche un certo quantitativo di giorni in cui non dovete rientrare al domicilio. Potete usufruire di tali giorni senza dover modificare in alcun modo il vostro status di frontalieri o la vostra situazione fiscale. In Germania si tratta di 60 giorni all’anno, mentre Francia, Italia e Austria ne prevedono 45.

Assicurazioni sociali: dove sono assicurato?

Ogni persona può essere coperta tramite le assicurazioni sociali in un unico Paese. In linea generale, come cittadini stranieri che lavorano in Svizzera, siete soggetti al sistema di sicurezza sociale svizzero. Delle assicurazioni sociali svizzere fanno parte le seguenti assicurazioni: 

  • assicurazione malattie
  • assicurazione infortuni (LAINF)
  • assicurazione contro la disoccupazione (AD)
  • previdenza per la vecchiaia (AVS)
  • prestazioni familiari

I contributi per l’AD e l’AVS vengono pagati da voi e dal vostro datore di lavoro in parti uguali. I vostri contributi AD e AVS vi vengono detratti direttamente dal salario. Le prestazioni familiari vengono versate esclusivamente dal vostro datore di lavoro. Se come persone assunte lavorate più di otto ore alla settimana, siete assicurati contro gli infortuni dal vostro datore di lavoro. In altre parole, non dovete includere nella vostra assicurazione malattie anche l’assicurazione infortuni.

Il caso speciale dell’assicurazione malattie

Come frontaliera o frontaliero siete tenuti di fatto a stipulare un’assicurazione malattie in Svizzera. Tuttavia, per la Germania, la Francia, l’Italia e l’Austria si applica una regolamentazione speciale. Le frontaliere e i frontalieri provenienti da questi Paesi limitrofi possono scegliere se rimanere assicurati nel proprio Paese o stipulare un’assicurazione malattie svizzera. In questo caso si parla di diritto di opzione

Per essere esonerati dall’obbligo della cassa malati svizzera, dovete presentare domanda presso le autorità cantonali del vostro luogo di lavoro, preferibilmente non oltre tre mesi dopo il vostro primo giorno di lavoro.

Buono a sapersi: una volta esonerati dall’obbligo della cassa malati in Svizzera, non potrete più aderire a un’assicurazione malattie svizzera. 

Imposte: dove pago le imposte?

Il luogo in cui pagate le imposte varia a seconda che facciate i pendolari dalla Germania, dalla Francia, dall’Italia o dall’Austria. 

Germania
I frontalieri dalla Germania che rientrano giornalmente presso il proprio domicilio principale beneficiano di un’aliquota fiscale ridotta se rispettano il numero di giorni in cui è consentito non fare rientro al domicilio. Concretamente ciò significa che, come frontalieri tedeschi, pagate le imposte sul reddito in Germania. In Svizzera pagate un’imposta alla fonte pari al 4,5% del vostro reddito lordo, che vi viene detratta mensilmente dal salario. In Germania potete farvi computare questa imposta.
Per poter beneficiare dell’aliquota fiscale ridotta, dovete registrarvi come frontalieri presso l’ufficio delle imposte del vostro domicilio, che provvederà a rilasciarvi una «conferma di residenza» da presentare al vostro datore di lavoro svizzero. 

Francia
Come frontalieri provenienti dalla Francia, pagate le imposte sul reddito nel vostro Paese, a meno che non lavoriate nel Canton Ginevra. Il Canton Ginevra tassa direttamente il reddito dei frontalieri. Se risiedete in Francia e lavorate nei Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel o Giura, pagate le imposte sul vostro reddito in Francia.

Italia e Austria
Come frontalieri provenienti dall’Italia o dall’Austria, pagate le imposte sul reddito in Svizzera. 

E per quanto riguarda l’home office?

In Svizzera, durante la pandemia di coronavirus, vigeva l’obbligo di home office. Per questo periodo la Svizzera ha concluso con i Paesi limitrofi accordi particolari per le frontaliere e i frontalieri, in virtù dei quali essi non avrebbero violato le disposizioni di legge nel caso in cui non si fossero recati in Svizzera per lavorare. I giorni in cui i collaboratori stranieri lavoravano in home office venivano considerati giorni lavorativi in Svizzera. I regolamenti speciali riguardavano le assicurazioni sociali e le imposte.

Termine degli accordi particolari Covid

Con la soppressione delle misure legate al coronavirus in Svizzera e nei Paesi limitrofi, si torna alla normalità anche dal punto di vista fiscale e delle assicurazioni sociali. Per le frontaliere e i frontalieri questo significa quanto segue:

Assicurazioni sociali
Da venerdì 1° luglio 2022, le frontaliere e i frontalieri dovranno nuovamente recarsi al lavoro in Svizzera per rimanere coperti dalle relative assicurazioni sociali. In concreto, non sarete più autorizzati a lavorare per il 25% fuori dalla Svizzera. Se come frontalieri doveste lavorare più del 25 percento in home office nel vostro Paese, sareste soggetti al sistema di sicurezza sociale del Paese stesso. Ciò potrebbe comportare maggiori trattenute salariali e influirebbe al contempo sulla vostra cassa pensioni. In determinate circostanze anche il vostro datore di lavoro potrebbe dover pagare importi più elevati e farsi carico di un onere amministrativo maggiore. È pertanto possibile che il vostro datore di lavoro decida di limitare i vostri giorni di home office. 

Imposte
Per quanto riguarda le imposte, si applicano nuovamente le disposizioni valide nel rispettivo Paese nel periodo pre-pandemia. Come frontalieri dalla Germania, per beneficiare dell’aliquota fiscale ridotta dovrete quindi rispettare la quota massima di 60 giorni all’anno in cui non rientrate al domicilio.
Per i frontalieri francesi o italiani non sono ancora disponibili dati precisi. Tuttavia, è probabile che anche per loro gli accordi particolari cesseranno di avere efficacia a fine giugno.

Fonti:

 

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