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BUONO A SAPERSI
Una maggiore protezione per i nostri clienti
 Sunitha Balakrishnan
La legge sul contratto d’assi- curazione (LCA) disciplina il rapporto tra assicurati e assi- curatori. Nell’estate del 2020, il Parlamento ha approvato una revisione parziale della LCA che, da un lato, rafforza
la protezione dei clienti e, dall’altro, semplifica le transa- zioni commerciali tra assicurati e assicuratori.
La LCA regola il rapporto contrattuale tra voi come stipulanti e noi come assicuratore e definisce quindi i diritti e gli obblighi delle persone assicurate nei nostri confronti come assicuratore. Il rispetto delle disposizioni della
LCA da parte nostra in qualità di as- sicuratore è soggetto alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
La LCA ha più di 100 anni. Non a caso non risponde più alle attuali esigenze di tutela del cliente e di progressiva digitalizzazione. Con l’ultima revisione parziale della LCA, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, la protezione del cliente sarà ulteriormente rafforzata.
Cosa cambia per voi?
La LCA riveduta contiene numerosi miglioramenti per gli assicurati:
Introduzione di un diritto di revoca di 14 giorni
La proposta di stipula del contratto di assicurazione può essere revocata entro un termine di 14 giorni. Tuttavia, questo diritto non sussiste nel caso di assicurazioni collettive di persone.
Introduzione di un diritto
di recesso ordinario
È possibile rescindere il contratto di assicurazione alla fine del terzo anno o di ogni anno successivo, anche se è stato concordato per un periodo più lungo. Tuttavia, ciò non vale per le assicurazioni sulla vita.
Prolungamento del termine
di prescrizione
Le pretese da contratti di assicu- razione si prescrivono ora dopo cinque anni e non come finora
    Fonti: comunicati stampa della Confederazione e dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA)
Link: legge federale sul contratto d’assicurazione (applicabile dal
1° gennaio 2022 versione)
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